Il vincolo di destinazione patrimoni sancito nella l. 273/05 introduce a pieno titolo nel nostro ordinamento una fattispecie tipica dei paesi anglosassoni, il trust per beni immobiliari e mobiliari registrati. Il vincolo serve a tutela di interessi meritori quali ad esempio un minore, un disabile o altra persona o ente che motivi adeguatamente la motivazione di tutela. Ricordiamo che esso si snoda con l’affido ad un organismo (trustee) che possa provvedere alla gestione ed al recepimento dei frutti secondo le disposizioni avute. In definitiva il trustee è essenzialmente un esecutore su di un patrimonio vincolato per un certo periodo di anni (fino a 90) e con regolare trascrizione dell’atto sui registri in modo da rendere opponibili a terzi il vincolo. Vale la pena osservare come la tutela dei patrimoni potrebbe interessare grossi immobilizzi di proprietà di persone che per la loro attività possono essere soggetti a severi rischi (professionisti, imprenditori, ecc) finora solo parzialmente coperti dalla realizzazione di un fondo patrimoniale comune con il coniuge. Ricordiamo come il vincolo di destinazione operi nei confronti di presunti creditori salvaguardandone la proprietà, questi in presenza di tale salvaguardia possono arrivare ad espropriare solo la parte disponibile.
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