Per raccolta del risparmio si intende acquisizioni di fondi finanziari con obbligo di rimborso entro certa data o a vista. Si costituisce con deposito ma anche con altre forme. La raccolta di fondi presso il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche autorizzate. Attenzione non rientra in questo divieto la raccolta di risparmio tra i soci e dipendenti, controllate e collegate, nei limiti e criteri stabiliti dal Cicr. D’altra parte anche in questi ultimi casi deve essere specificamente prevista dallo statuto e non può essere effettuata con strumenti a vista. Per soci si intendono soggetti iscritti nel libro soci e che comunque posseggono almeno il 2% del capitale e con anzianità di un trimestre minimo. A soggetti diversi dalle banche è inoltre riconosciuta la possibilità di emettere risparmio presso il pubblico mediante tre alternative differenti: emissione di obbligazioni (concessa a società di capitali), cambiali finanziarie, certificati di investimento. In ogni caso se le società che emettono tale forme di raccolta non si avvalgono di un advisor per il collocamento dovranno mettere a disposizione del pubblico dei fogli informativi analitici (prospetti) contenenti in particolare informazioni sul tasso, sul costo della operazione e oneri connessi ad essa.
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