Il codice delle assicurazioni interviene anche in materia di terzo trasportato, in particolare con la disposizione contenuta nell’art 141 del detto codice. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da causa fortuita il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo nei limiti del massimale in vigore al momento del fatto. Se vi è maggiore danno, il trasportato potrà agire contro la compagnia del responsabile del sinistro purché questi aveva contratto una polizza con maggiore tutela finanziaria. Dunque si prescinde dall’accertamento dell’effettiva responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Corrisposto il risarcimento, l’assicuratore del veicolo vettore ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile. L’ottenimento del risarcimento prevede come procedura l’invio della richiesta con indicazione delle generalità e con prova delle lesioni subite e l’eventuale attestazione che non si avrà diritto a prestazioni da assicurazioni sociali per il medesimo danno (altrimenti il risarcimento sarà compensato con quanto anche preso da queste). Il risarcimento opera anche in caso di decesso del trasportato. I tempi sono tra i sessanta e novanta anche per intentare eventuale azione legale nei confronti di una delle compagnie interessate.
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