La responsabilità civile da circolazione veicoli deriva dalla presunzione di colpa che il conducente ha se non prova di avere fatto il possibile per evitare il danno. Il presupposto è la circolazione del veicolo, da qui la nascita della ben nota RCA, cui ricordiamo va aggiunta la responsabilità nella guida di natanti. In uno scontro tra veicoli alla base si presuppone che entrambi abbiano torto (cioè abbiano concorso nella stessa misura a provocare il danno). Vi è responsabilità in solido del proprietario del veicolo, o in sua vece dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio (similmente del conduttore nel leasing), se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. La presunzione di colpa non opera a favore di chi è trasportato sul veicolo (parente, autostoppista). Questi dovranno dimostrare la colpa del conducente per ottenere risarcimento. L’assicurazione obbligatoria RCA è stata introdotta in Italia con l. 990/69, coerentemente è stato presupposto un fondo di garanzia per le vittime di autoveicoli non identificati. Il codice delle assicurazione appena entrato in vigore ha previsto numerose modifiche e aggiornamenti alle norme resta da vedere se contribuirà a migliorare il rapporto tra assicurati e assicuratori che non è mai apparso brillante. |