Le modalità attuative del sistema risarcitorio diretto sono di pertinenza di un Dpr che già in sede di approvazione del Codice delle Assicurazioni era previsto entro 90 gg. dal 1/1/2006. Il regolamento in parola disciplinerà i criteri di determinazione della responsabilità delle parti attraverso esposizione tabellare, i principi di cooperazione tra compagnie, nonché i limiti e le prescrizioni sui danni accessori. Il provvedimento attuativo comprenderà sicuramente anche il rimborso delle spese di consulenza medico – legale sostenute dal danneggiato, si escludo invece altre spese di tipo consulenziale o assistenziali diverse da quelle mediche –legale. E’ ribadito che la azione giudiziaria si può intraprendere nei confronti della impresa assicuratrice che direttamente opera per il risarcimento qualora nei termini previsti la procedura amichevole non sortisce esito nei 60 o 90 giorni previsti per la conclusione dello iter istruttorio.
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