Il codice delle assicurazioni contiene delle norme che consentono ed estendono in modo generalizzato il meccanismo dell’indennizzo diretto, ovvero ottenere la liquidazione dei danni a cose e persone direttamente dal proprio assicuratore. Nell’art. 149 si prevede che le compagnie devono provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa assicurativa del veicolo responsabile dell’incidente e risarcire i danni nel termine di quindici giorni dalla accettazione della proposta di risarcimento (che dovrà essere redatta tra i 30 e 60 gg. dai fatti). La procedura si applica ai sinistri tra due veicoli a motore immatricolati in Italia, identificati ed assicurati, per i quali ci siano danni al veicolo, alle cose trasportate, eventuali danni di lieve entità al conducente non responsabile. Il danneggiato richiederà direttamente il risarcimento alla sua compagnia che provvederà alla liquidazione del danno per conto della compagnia del responsabile. Successivamente le due assicurazioni (del danneggiato e del responsabile si accorderanno fra di loro). Si tenga conto che l’accettazione del risarcimento proposto dalla compagnia dell’assicurato varrà come quietanza liberatoria valida nei confronti del responsabile e della assicurazione terza. |