La frode assicurativa è un reato che viene normato dal cod. Pen. all’art. 642. E’ un reato che consiste nel fatto di chi, al fine di conseguire per se o per altri il prezzo di un’assicurazione contro infortuni, distrugge, deteriora od occulta cose di sua proprietà, ovvero per il medesimo fine cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze di una lesione prodotta da un infortunio. La legge non richiede che l’autore del reato raggiunga lo scopo, cioè riesca effettivamente a riscuotere la indennità, in quanto il reato si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le azioni truffaldine in danno della compagnia di assicurazione. Il reato è punito con reclusione fino a tre anni ovvero con pena pecuniaria secondo la gravità. |