In caso di incidente stradale tra due autoveicoli, il modulo di constatazione amichevole (cd. «Cid»), redatto dalle parti coinvolte, ha valore di prova circa le modalità del sinistro solo se sottoscritto da entrambi i conducenti e, soprattutto, se completo in ogni sua parte. Se al contrario esso riporta la sottoscrizione dei conducenti, ma si presenta incompleto, non funge da prova né circa la responsabilità dell uno o dell altro conducente, né tanto meno circa i danni riportati dai veicoli, e vale unicamente a dimostrare che tra le vetture indicate sia effettivamente occorso un incidente stradale. Lo ha stabilito la terza Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 27005/05.
Pertanto, è necessario porre la massima attenzione nella compilazione indicando con chiarezza i conducenti coinvolti, il luogo del sinistro, la precisa assunzione di responsabilità da parte di uno dei due; la segnaletica stradale presente sul luogo dell incidente; l’indicazione delle parti dei veicoli danneggiate nell urto, la direzione di marcia.
Se tutto ciò sopra descritto e inesatto o incompleto e dunque mancano elementi idonei a stabilire con esattezza la dinamica dell accaduto, al Cid viene attribuito solo valore di prova in merito all effettivo verificarsi del sinistro.
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