Per riassicurazione si intende l’assunzione e la gestione dei rischi ceduti da una impresa di assicurazione o la retrocessione dei rischi effettuata da una impresa di riassicurazione. La riassicurazione è regolata dal C.C. agli art. 1928 – 31. Si stabilisce che in contratti di tale genere siano obbligatoriamente posti in essere per iscritto nella forma di trattati nei quali i rischi riassicurati siano appunto trattati per quota parte o che siano trattati a partire dal superamento di una determinata somma (trattati in eccedenza). Il contratto di riassicurazione si effettua sempre tra due soggetti assicurativi e non con l’assicurato. Notiamo come il riassicuratore sia sempre una impresa specializzata in tale tipo di attività e che l’assicurazione ricorre al riassicuratore per coprire la parte del suo fondo premi non sufficienti a fronteggiare eventuali sinistri.
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