La assicurazione in parola non ha carattere indennitario, pertanto il contraente con la stipula del contratto individuale di assicurazione sulla vita (peraltro revocabile entro trenta giorni mediante attivazione del diritto di recesso), intende procurarsi una somma o una rendita allo avverarsi di determinati eventi della vita umana. Questi avvenimenti possono essere: per il caso morte, per il caso vita, assicurazione mista, assicurazione infortuni, assicurazione a favore di terzi. Della assicurazione sulla vita ne parla diffusamente il nostro codice dallo articolo 1919 al 1927, inoltre il DL 515-92 in attuazione della direttiva 619-90 CEE e la nuova legge sulle assicurazioni cd. Codice delle assicurazioni entrato in vigore il 1-1-2006.
|