La assicurazione che tutela le genti di mare è regolata dagli art. 514 e succ. del codice navigazione, inoltre per aspetti non specifici valgono le norme del C.C. Si deve aggiungere che i rischi da navigazione aerea sono richiamate dalle norme marittime (art. 1021 cod. nav.). Alcune particolarità che sono tipiche del comparto riguardano il cd. rischio putativo vale a dire la possibilità di contrarre assicurazione per un rischio che le parti ritengono sussistente al momento della conclusione del contratto, ma che in realtà non esiste o sia cessato perché la nave ha già subito il sinistro ovvero è già giunta al porto di destinazione. I rischi tipici di chi percorre le rotte marine sono essenzialmente di tipo atmosferico e da collisione (tempeste, naufragio, collisione, urto, esplosione), opportune sono poi altre categorie che possono venire risarcite quali le conseguenze di atti di pirateria, saccheggio e simili. Esiste anche una responsabilità amatoriale (Protection and Indemnity Insurance) assunta da particolari compagnie definite Clubs che assumono la veste giuridica di Companies limited by guarantee. |