Nel contratto di assicurazione si parla di danno in relazione alla diminuzione patrimoniale e eventualmente fisica subita dallo assicurato in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere diretto o indiretto detto anche consequenziale; a secondo del nesso con il sinistro stesso. Si distingue inoltre la importante figura del danno biologico che risulta indipendente dal danno stesso e di diretta elaborazione giurisprudenziale. Esso si configura in qualunque pregiudizio arrecato alla persona umana a titolo di lesione del diritto alla salute tutelato costituzionalmente all’art. 32. Questo danno assorbe quello legato alla capacità lavorativa consistendo, in caso di lesioni personali, con un danno patrimoniale (legato appunto alla capacità lavorativa) ma anche con danno patrimoniale derivante da pregiudizi di tipo morale.
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