Previdenza pubblica ed integrativa, il potenziale sottoscrittore di sistemi complementari deve necessariamente conoscerne le differenze di base. Modalità di adesione: è obbligatoria quando si parla di quote accantonate a fini previdenziali pubblici, la previdenza integrativa invece si basa sulla natura volontaria del sistema; si è liberi di aderire ad un fondo complementare privato e, ancora di più, si è liberi di aderire ad un qualunque fondo che sia negoziale (di categoria) o di tipo aperto e simili. La libertà persisterà e nulla vale che nel biennio in corso vige la regola del silenzio-assenso, fase transitoria che precederà la trasformazione di tutto il sistema integrativo. Naturalmente la base volontaria condurrà il soggetto ”previdente” a percepire l’agognato trattamento pensionistico integrativo modellato secondo le proprie caratteristiche contributive, tipologia di strumento che si è scelto, durata dei contributi immessi nel fondo, e bravura del gestore ad ottenere risultati almeno pari agli indici di riferimento di cui ricordiamo che il primo e più automatico è la rivalutazione del TFR poi del benchmark adottato dal gestore. Meccanismo di adesione: la previdenza pubblica poggia sull’assunto della ripartizione ossia il pagamento dei trattamenti di quiescenza è finanziato da tutti i lavoratori in attività pro-quota, la previdenza integrativa si basa sulla capitalizzazione: i contributi versati sono accantonati in una posizione soggettiva nella quale si ottiene un risultato dalla combinazioni di contributi e rendimenti.
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