Il prestito vitalizio deriva dal contratto di rendita ben descritto dal C.C. in particolare dall’art. 1872 e succ. e in sostanza è un diritto che sorge nei confronti di colui che cede da contratto un bene immobile ottenendone in corrispettivo una rendita che di fatto si limita alla sua vita, il diritto del creditore invece si sostanzia da una ipoteca accesa sull’immobile ceduto dal beneficiario. Nel caso di specie poiché il finanziamento dura l’intera vita del beneficiario (attraverso il vitaliziario) quando questi trapassa saranno gli eredi che affronteranno la scelta di riscattare ad un prezzo prefissato il finanziamento ottenendo la piena disponibilità dell’immobile garante, ovvero consentire il trasferimento della proprietà del bene a favore del debitore dopo determinazione su stima che ne valuti il prezzo di mercato per andarlo a confrontare con il valore del vitalizio. Si badi che una operazione del genere per le conseguenze che può avere a livello di massa ereditaria si effettua con il consenso di tutti i possibili pretendenti ai beni del defunto.
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