La cessione del quinto è una formula di prestito espressamente studiata per i lavoratori dipendenti o pensionati, ossia soggetti che ricevono retribuzioni da un solo ente (privato o pubblico che sia) per importi costanti e con periodicità mensile. L’attivazione di tale finanziamento vede intervenire dunque anche il datore di lavoro che, preso conoscenza e atto della volontà del suo dipendente di farsi finanziare una cifra (anche di modesta entità), attiva una sorta di corsia per la restituzione (che può avvenire anche in un lasso di tempo non breve ossia 10 anni) con rate e tasso fissi e dunque decurtando alla fonte la cifra netta che egli stesso concede al lavoratore in busta paga. Si capisce che con questa formula gli istituti finanziatori hanno possibilità di concedere trattamenti finanziari a tutti senza stare a verificare se il richiedente ha iscrizioni pregiudizievoli o particolari motivazioni per richiedere il prestito o infine dover fare intervenire altri soggetti contestatari o garanti essendo la garanzia già implicita nella natura del rapporto triangolare che si instaura. Dunque gli unici requisiti sono lo status come sopra specificato, che l’importo in richiesta non sia superiore ad 1/5 della busta e infine che non si ecceda rispetto al maturato di TFR, quest’ultima prescrizione finisce con il negare a potenziali richiedenti l’accesso se non siano trascorsi almeno 5/6 mesi dall’inizio del rapporto.
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