Il legislatore nel tracciare le linee guida per la riforma del mercato del lavoro si è interessato anche della materia del trasferimento di parte (cd. ramo) d’azienda, adeguando il nostro ordinamento alla legislazione sopranazionale. Infatti, il trasferimento di parte aziendale è identificato nella cessione di singole unità produttive, dotati di elementi minimi di organizzazione propria che permettono la possibilità di adattarsi in forma autonoma di impresa. Si tratta dunque di una cessione di parte di azienda potenzialmente idonea a continuare la propria attività, senza che sia necessariamente richiesto il requisito della capacità di acquisire tale funzionalità autonoma già prima della cessione (eliminazione del riferimento della preesistente autonomia funzionale), basta che il ramo acquisisca autonomia funzionale nel momento dell’alienazione.
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