Nello Staff leasing così come nella generalità dei rapporti di somministrazione esistono due distinti rapporti contrattuali: il contratto di natura commerciale di somministrazione tra Agenzia e datore e il contratto di natura lavoristica tra Agenzia e lavoratore che svolgerà la prestazione presso il datore di lavoro. Non esistono più elementi quali la temporaneità delle esigenze aziendali e la somministrazione è consentita per l’ordinaria attività dell’impresa. Il profilo però più innovativo è proprio la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato nel quale le Agenzie possono assumere a tempo indeterminato lavoratori che, quando non sono occupati presso una impresa utilizzatrice, restano a disposizione dell’Agenzia che corrisponderà una indennità di disponibilità prestabilita. Questa attività è fornita da Agenzie generaliste e per particolari attività anche da specialiste. Il lavoratore siffatto non è computabile negli organici, eccetto per le norme sull’igiene e sicurezza e comunque gli è assicurato identico trattamento retributivo in fase di impiego, nonché il riconoscimento dei diritti sindacali discendenti dalla legge 300/70 meglio nota come lo statuto dei lavoratori. I limiti al ricorso dello staff sono quelli già noti in passato: sostituire lavoratori in sciopero, lavoratori adibiti alle stesse mansioni di altri licenziati collettivamente o sospesi con integrazione salariale (cassa integrazione, mobilità).
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