Il reddito minimo di inserimento disciplinato dal Dpr 237/98, dopo una prima proroga ha cessato di esistere nel dicembre del 2003. Esso è stato il precursore del reddito di ultima istanza che è partito dal 2004. Entrambi sono istituti di welfare contro la povertà, solo che il vigente è un provvedimento di portata nazionale mentre il precedente si basava su azioni in ambito comunale. Con il reddito di ultima istanza si dovrebbe attingere ad una quota del fondo nazionale per le politiche sociali che in concorso anche finanziario con le regioni istituisce uno strumento di accompagnamento economico fatto di programmi di reinserimento sociale. Destinatari del provvedimento, sarebbero i nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di occupazione. Purtroppo la sperimentazione portata avanti fino alla fine del 2004 è stata senza esito, anche perché il concorso finanziario delle regioni è previsto in tale misura da non poter essere obiettivamente fattibile, visto anche lo stato di salute degli enti locali in parola.
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