Il promotore č il soggetto a cui ricorrono banche, sgr e sim nel caso di offerta fuori sede di strumenti finanziari o di servizi di investimento. Si tratta di una figura professionale disciplinata inizialmente dalla l. 1/91 (istitutrice di sim), poi notevolmente rivista in alcuni artt. del D. lgs 58/98 (t.u. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). I promotori possono assumere la veste di dipendenti, agenti, mandanti e debbono essere iscritti in apposito albo tenuto dalla Consob. Devono possedere requisiti specifici di professionalitą e onorabilitą. I primi sono valutati con esame o sulla base di precedenti esperienze professionali. Devono poi agire seguendo particolari regole di comportamento e presentazione nel rapporto con i clienti a tutela dello interesse dei risparmiatori. Unitamente alle societą nelle quali operano sono, anche singolarmente, sottoposti a vigilanza della Consob. Il datore di lavoro dei promotori rimane in ogni caso responsabile in solido di eventuali danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento del proprio incarico.
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