La parasubordinazione è un termine a-tecnico oramai di uso comune per designare la condizione giuridica dei lavoratori autonomi ai quali l’ordinamento riconosce una specifica tutela in riferimento a come viene svolta la prestazione, nella rivalutazione del credito e nella rinunce e transazioni del lavoratore. Una nozione del parasubordinato, infatti, la ritroviamo nel cod. di proc. civ. all’art. 409 quando ci si riferisce alla equivalenza del rito in relazione a rapporti di agenzia, rappresentanza e in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale e tuttavia priva di requisiti di subordinazione. Tenuto conto che tutte le specie contrattuali ora menzionate sussistono (anche i co.co.co. residuano nella P.A.), la formula del parasubordinato si attaglia anche a fattispecie come il medico convenzionato e la Asl, fra associato e associante in partecipazione, tra familiare e impresa e ovviamente nel normato da poco, contratto a progetto. Non c’è, invece, parasubordinazione nei rapporti societari.
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