Di norma, il rapporto di lavoro si instaura a tempo indeterminato se non esistono ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano l apposizione di un termine al contratto di lavoro, circostanza questa che deve risultare da un atto scritto. In mancanza di questo ultimo, il rapporto si intende costituito, appunto, a tempo indeterminato. Significativo appare la affermazione in tema di riforma dei contratti a termine, nel quale si sia affermato che "le parti firmatarie riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno a essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori”. Ciò non vuol dire che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non possa essere risolto: le parti possono liberamente recedere durante il periodo di prova, il lavoratore può presentare le dimissioni; il datore di lavoro può procedere al licenziamento in presenza di: giustificato motivo oggettivo o soggettivo, dando regolare preavviso; giusta causa, vale a dire in una situazione di gravità che non consente la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto di lavoro.
A fronte dei provvedimenti di cui sopra, la legge pone una serie di tutele per il lavoratore, che vanno dalla richiesta dei motivi del licenziamento alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro. La regola del preavviso consente che il rapporto non si estingua al momento della comunicazione
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