L’istituto del lavoro intermittente è certamente una novità per il nostro ordinamento; esso è il contratto con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che è legittimato a utilizzarne l’attività per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo (dunque con intervalli di inattività). Tale forma potrebbe essere utilizzata da lavoratori che conseguono reddito sommando più impegni di questo tipo. Si è ritenuto di utilizzarla nel nostro ordinamento per categorie di lavoratori all’inizio della loro attività (infra venticinquenni) o ultra quarantacinquenni espulsi dal ciclo produttivo e in mobilità o disoccupati. La tipologia trova possibilità di impiego nei week – end o in periodi festivi. L’intermittenza (come alternarsi di periodi lavorativi) a fatto sorgere anche l’istituto della disponibilità per tutto il periodo della reperibilità da parte del soggetto intestatario di tale formula contrattuale, questi, essendosi obbligato a rispondere (se così previsto) e dando garanzia di prestare la propria opera riceverà un indennità. Nel periodo di lavoro al soggetto viene garantita parità normativa, retributiva e contrattuale con i lavoratori a tempo continuo. Il contratto è inapplicabile per sostituzioni da sciopero, o licenziamenti collettivi può essere a termine o indeterminato, eventuali impedimenti del lavoratore debbono essere adeguatamente giustificati pena risoluzione e addirittura risarcimento danni.
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