Con le disposizioni finalizzate al rilancio della competitività si è pervenuti ad idonea riformulazione della indennità di disoccupazione. Questa indennità giornaliera è corrisposta, per un determinato periodo di tempo per chi versa in stato di disoccupazione involontaria per mancanza o meglio perdita di lavoro a tempo indeterminato. Possono accedervi larghe fasce di popolazione lavorativa sia pubblica che privata, apprendisti (dopo il passaggio a tempo indeterminato) gli associati (con retribuzione mista). La durata è stata estesa tra i 7 e 10 mesi anche a seconda dell’età del percipiente ed in effetti comprende anche i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di malattia o di ricovero in cui il disoccupato usufruisce di un trattamento economico a carico di un ente previdenziale. Il trattamento, si interrompe non solo quando il disoccupato ha percepito tutte le giornate di indennità spettanti, ma anche quando è avviato ad un nuovo lavoro e l occupazione si è protratta oltre cinque giorni, quando il disoccupato ha rifiutato l avviamento in una occupazione adeguata ed è stato radiato per tale motivo dalle liste del collocamento, o diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità). L’indennità è pari al 50% della retribuzione complessiva per i primi 6 mesi, scendendo gradatamemente fino al 30%. Sussiste pure un’indennità ordinaria con requisiti ridotti, che viene riconosciuta a chi può far valere nel corso dell anno solare almeno 78 giorni di attività lavorativa e ha una anzianità assicurativa presso l’istituto di previdenza risalente a prima del 31 dicembre di due anni precedenti a quello per cui si chiede l indennità
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