Soggetto che singolarmente o in associazione si dedica all’attività di produzione beni del settore primario mediante coltivazione di fondi e ricavandone prodotti agricoli, mediante la cura e coltivazione del bosco (silvicoltura), l’allevamento del bestiame (zootecnia). Per associazionismo dopo le riforme intervenute con D. lgs. 228/01 si comprendono anche le vesti di consorzi e cooperative purché è prevalente l’apporto in natura dei soci e associati. Qualche tempo prima, in recepimento di direttive comunitarie era stata meglio qualificata la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale nel quale devono ricadere almeno i due terzi del reddito e del tempo impiegato nel lavoro. Con le successive leggi in materia a partire dalla Bucalossi (l. 10/77) si erano inoltre introdotte delle modifiche ed esenzioni per gli imprenditori agricoli nel rilascio di concessioni edificative, riduzione della tassa di registro nella compravendita di terreni, provvidenze finanziarie particolari nella zootecnia, ortofrutta e irrigazione, su durate e contrattualistica che riguardano l’imprenditore agricolo parzialmente equiparandola a quello dell’affitto a favore del coltivatore diretto.
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