Storicamente, uno dei principi fondamentali dell’ordinamento del lavoro è stato il necessario collegamento tra titolare del contratto ed effettivo utilizzatore della prestazione, da qui il divieto della intermediazione ed interposizione con la preclusione da parte di terzi di somministrazione di prestazioni di lavoro. In considerazione dei mutamenti avvenuti nei contesti produttivi, si avvertiva però l’esigenza di individuare casi nei quali fosse possibile non dar corso necessariamente al lavoro subordinato a tempo indeterminato. Con riforme quali il contratto di formazione lavoro ed in particolare nel 1997 con la fornitura di lavoro temporaneo si introducono norme più elastiche ma ancora solo in regime derogatorio alla normativa base del 1960. Con il D. lgs. 276 si abroga definitivamente la vecchia legge e si consentono i rapporti interposizione con la presenza di tre soggetti: fornitore, utilizzatore, lavoratore. Le imprese dunque possono rivolgersi alle Agenzie di somministrazione per avvalersi delle prestazioni di lavoratori non assunti alle proprie dipendenze sia a termine (ragioni di carattere tecnico, produttivo,organizzativo, sostitutivo riferite anche alla ordinaria attività) che a tempo indeterminato.
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