Per benefit si intende un beneficio materiale che si aggiunge alla normale retribuzione stabilita dai contratti collettivi e viene concordato con il datore di lavoro o da egli accordato in relazione alla funzione assolta in azienda dal lavoratore. La regola generale vuole che il benefit sia determinato in base al valore normale, cioè di mercato. La regola particolare vuole, invece, che il benefit sia determinato in maniera forfetaria. È il caso delle autovetture e degli autoveicoli aziendali concessi in uso e utilizzati promiscuamente dal dipendente per i quali si assume, quale reddito di lavoro dipendente, il 30% dello importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo medio di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate annualmente dallo Aci. E’ il caso anche dei fabbricati concessi in locazione, in uso o comodato ai dipendenti. Il valore da attribuire a questo tipo di benefit è stabilito in misura pari alla differenza tra la rendita catastale del fabbricato –aumentata di eventuali spese accessorie, non in capo al conduttore- e quanto effettivamente corrisposto, dal lavoratore per lo uso dello immobile.
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