L’apprendistato è stato sempre riconducibile al periodo nel quale sul posto di lavoro viene fornito insegnamento teorico – pratico affinché l’apprendista possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato. In realtà quella della apprendista rimane una prestazione di lavoro, che pur se di minore importanza per la impresa e deve necessariamente prevedere una adeguata ricompensa. L’insegnamento diretto alla formazione professionale dei giovani rimane, tuttavia, anche con la nuova riforma del 2003, di tipo anche teorico ed infatti sono state individuate tre tipologie caratteristiche della funzione: 1) strettamente connessa al conseguimento di una qualifica e utilizzabile per tutti i settori da giovani oltre i 15 anni con rapporto qualificabile in una durata massima di 3 anni (istruzione – formazione), 2) connesso al raggiungimento di un titolo di studio in età compresa tra i 18 e 29 anni direttamente demandato alle regioni in accordo con scuole di formazione, Università e associazioni datoriali (apprendistato di alta formazione), 3) un apprendistato professionalizzante nel quale il rapporto si qualifica più direttamente all’interno della struttura dove il giovane presta la propria opera.
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