Il legislatore nella riforma del lavoro cui al D. lgs 273/03 e 251/04 ha ben individuato i caratteri che distinguono la somministrazione dall’appalto. Tenuto conto che l’appalto è il contratto con il quale un appaltatore assume, con l’organizzazione e gestione propria, il compimento di una opera o servizio verso corrispettivo in danaro. L’appalto si distingue dalla somministrazione perché nel primo l’imprenditore si assume i rischi di impresa ed il committente non ha alcun potere organizzativo e direttivo nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore, nella somministrazione invece i dipendenti sono dell’Agenzia ma svolgono la loro attività nell’interesse, sotto la direzione e controllo, dell’impresa utilizzatrice.
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