L’art. 4 del D. lgs 276/03 emanato in attuazione della legge delega 30/03 istituisce presso il Ministero del lavoro un albo unico delle Agenzie per il lavoro, ossia quei soggetti autorizzati all’espletamento dei servizi regolamentati dalla riforma. All’interno delle stesse Le Agenzie per il lavoro sono società deputate a promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, tipizzando le attività che dalle stesse possono essere svolte e che sono: somministrazione, intermediazione, selezione e ricerca del personale, supporto alla ricollocazione del personale. L’intervento di questi soggetti prevede a monte una autorizzazione rilasciata dallo stesso ministero e la verifica di requisiti giuridici e finanziari, alla quale segue l’iscrizione della agenzia in apposito albo articolato in sezioni secondo la prevalente attività oggetto di autorizzazione.
|