Il D. lgs 273/03 si è interessato della materia del distacco riformandola ed aggiornandola alla nuove norme in vigore. Esso ricorre quando un datore, valendosi del proprio potere direttivo e in funzione di un suo interesse, pone temporaneamente uno più dipendenti a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa, restando responsabile del trattamento economico e normativo spettante ai distaccati. Qui a differenza della somministrazione (dove l’interesse del somministratore è lucrativo), l’interesse del distaccante potrà coincidere con qualsiasi interesse produttivo, tranne il mero risparmio del costo del lavoro. Il distacco per sua natura è temporaneo purché sussista interesse del distaccante per la durata del distacco. Gli oneri, compresi quelli economico – normativi rimangono in capo al datore distaccante, ma è lecito che il datore distaccatario rimborsi il datore distaccante l’importo dei suddetti oneri (il rimborso non deve superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore). Il distacco non deve necessitare consenso nel lavoratore a meno di un allontanamento oltre i 50 km e mutamento di mansioni, a meno di comprovate esigenze tecnico – organizzative.
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