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Con l’abrogazione di parte della normativa equo canone del 1978 (l.392), le parti potrebbero espressamente escludere, per il caso di morte del conduttore, la successione nel contratto di locazione abitativa, anche in favore del coniuge, eredi, parenti e affini. Lo stesso vale per la separazione ed il divorzio. In tale caso, fa certamente scuola il principio fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.404/88 che nel prevedere, in caso morte del conduttore, la successione nel contratto del convivente “more uxorio”, ha considerato anche che le stesse possono stabilire di non concedere in qualità di diritto di successione e/o subentro automatico nel contratto.




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