Nel contratto di locazione ad uso abitativo, si può in coerenza di legge, prevedere l’anticipata chiusura rispetto ai 4 + 4 anni dell’affitto libero per specifica richiesta del conduttore. La questione va trattata nel cd. recesso e prevede comunque dei limiti e modalità per tenere comunque indenne in locatario da possibili danni derivanti dal non poter contare su un’entrata che si prevedeva per un arco di tempo medio – lungo. A norma dell’art. 3 l. 431/98, in ossequio a quanto già previsto dalla legge del 1978 (nr. 392), il conduttore per gravi motivi, può recedere dal contratto (eventualmente trascorsi almeno i primi 6 o 12 mesi), dando comunque idonea comunicazione (meglio a mezzo raccomandata A.R.) con preavviso di almeno 6 mesi. Come si vede per il proprietario ha la possibilità di contestare tale fattispecie per tre ordini di motivi: la modalità (raccomandata), i tempi (6 mesi) gli stessi motivi (che appunto devono essere consistenti). Attenzione perché l’eventuale fuoriuscita dalla casa del conduttore, in costanza di pagamento del periodo di preavviso e dunque prima della scadenza del semestre, non sussiste più se nell’arco di quel tempo qualcun altro subentra nell’appartamento.
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