Il recesso del conduttore in presenza di un contratto agevolato o concordato, ovvero ai sensi dell’art.2 comma 3 legge 431/98 che, come noto, prevede durata breve e agevolazioni fiscali e di registro e altresì predispone la recessione dal contratto del conduttore per “gravi motivi”, con le modalità di invio di raccomandata postale e sei mesi di anticipo. Permane, a meno di patto contrario, più favorevole al conduttore questa casistica pacificamente accettata dalle parti nel caso del contratto libero 4 +4. I casi di grave impedimento al proseguimento della locazione dovranno di volta in volta essere valutati dal Giudice in caso di controversia, naturalmente se il conduttore prova che l’abitazione non è più sufficientemente ampia per le nuove esigenze familiari (nascita di un bebè) o di avere cambiato lavoro la cui sede è distante se non addirittura fuori comune, questi eventi sono presi in giusta considerazione, giacché estranei all’iniziale volontà del conduttore medesimo.Per gli eventuali benefici fiscali, già maturati non c’è decadenza e dunque ristorno (ICI, imposta registro). Infine anche in sede di dichiarazione dei redditi vale il principio di autonomia e annualità per cui quanto goduto non è da restituire, naturalmente i benefici si perdono dal trasferimento.
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