Per la fattispecie della morosità, il legislatore nella legge sulla locazione immobiliare ha stabilito che il reddito non percepito per tale causa pụ non essere inserito ai fini Irpef nella determinazione del reddito da fabbricati. Quanto sopra, tuttavia, vale esclusivamente per il periodo successivo alla ordinanza di convalida di sfratto per morosità. Per il periodo precedente il locatore pụ vantare un credito di imposta da scomputare eventualmente nella dichiarazione annuale successiva a quella della intervenuta convalida di sfratto per morosità. Tale di disposizione, a nostro avviso, per analogia si applicherebbe anche nel caso in cui il locatore possa evidenziare di non avere percepito il canone con una sentenza ordinaria che dichiari la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore. Se il conduttore paga il canone dopo che il locatore ha attuato il recupero di imposta, questo reddito potrebbe essere soggetto a tassazione separata come reddito diverso.
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