Le parti nel contrarre una locazione abitativa cd. libera, esercitano piena autonomia contrattuale; l’unico obbligo risiede nella durata minima, che non può essere inferiore ai 4 anni, con diritto di rinnovo di altri 4 anni, fatta salva la possibilità di disdetta alla prima scadenza, sussistendo determinati motivi elencati all’art.3 della l. 431/98. Il diniego del rinnovo può essere esperito se si provvede ad inviare idonea comunicazione 6 mesi prima della scadenza quadriennale e se ricorre almeno uno dei seguenti motivi: il locatore intende destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio o a parenti, quando il conduttore abbia piena disponibilità di alloggio libero nello stesso comune, quando l’immobile in cui si svolge la locazione debba essere ricostruito in quanto danneggiato, o anche se si prevede l’integrale ristrutturazione con lo sgombero dell’immobile, se il conduttore non occupi continuamente l’immobile senza giustificato motivo, quando il locatore intende vendere l’immobile a terzi e non abbia altre proprietà; nell’ultimo caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione.
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