La proprietà in quanto tale è un diritto reale che insieme ai diritti di credito conferiscono al titolare una serie di tutele riconducibili alla esistenza del diritto soggettivo, basti pensare che nell’ordinamento giuridico, anche a livello costituzionale, si garantisce la piena e libera proprietà privata, ossia attribuibile al singolo. Detto della facoltà del proprietario di disporre del proprio bene a piacimento, purché nei limiti ed in conformità di quanto previsto dalle leggi vigenti, diciamo che la locazione immobiliare si riferisce all’uso che il proprietario di un bene desidera fare dello stesso e della possibilità di ricavare un reddito dall’immobile di cui è proprietario. Esistono tuttavia anche una serie di contratti affini alla locazione immobiliare che sono peraltro trattati anche dettagliatamente nel nostro codice civile in quanto per lo più sono di antichissima origine e spesso rinvengono da usi e costumi di origine romana e dunque da quel ordinamento giuridico. Vogliamo evidenziare a tal proposito il contratto di abitazione, il contratto di affittacamere, la foresteria, il comodato, le aree nude, l’affitto di azienda, gli alloggi alberghieri.
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