Il locatore in ambito contrattuale potrà prevedere l’aggiornamento del canone, così come l’adeguamento per spese straordinarie, al fine di evitare il rischio di vedersi corrispondere dal conduttore sempre lo stesso canone per l’intero periodo del rapporto locativo. Vi è però la necessità di inserire espressamente nel contratto tale clausola relativa all’adeguamento per aggiornamento del canone in linea con quanto prevede integralmente l’indice Istat, mentre in precedenza era previsto al 75%, secondo l’art. 79 l. 392/78 abrogata. Si potrà dunque prevedere un aggiornamento pieno al 100% o anche superiore, ritenendosi che l’uso abitativo sia stato omogeneizzato a quello diverso di tipo commerciale. Dunque, nonostante il disposto dell’art. 13 sui patti contrari alla legge (“è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo superiore a quella risultante dal contratto scritto”) l’aggiornamento può essere considerato lecito in rapporto con la novella nella quale l’autonomia contrattuale delle parti è massima
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