La cambiale ed in generale qualunque titolo di credito se non onorata diventa un insoluto. A questo punto è essenziale verificare, per il caso della cambiale ovviamente, (per l’assegno non si pone il problema in quanto c’è sempre un intermediario tra il creditore e debitore), se è un pagherò o tratta.
Nel primo caso il pagherò consente al malcapitato creditore di agire direttamente per vie legali nel tentativo di riscuotere quanto previsto. Nel secondo essendoci un trattario (ma anche nel caso di successive girate) questi deve innanzi tutto procedere a far elevare protesto. Il protesto è in buona sostanza una constatazione da parte di un pubblico ufficiale della esistenza di un titolo impagato, il protesto viene elevato entro due giorni dalla scadenza e poiché è un atto sottoposto a pubblicità ogni quindicina le locali CCIAA pubblicano tale elenco. Attenzione c’è ancora la chance per il debitore di far cancellare immediatamente la procedura pagando entro 5 gg dalle operazioni suddette peraltro vi è da dire che le stesse CCIAA o anche lo stesso debitore tenterà (è comunque consigliabile) una procedura conciliativa con il debitore, addirittura è consentito l’emissioni di tratte di rivalsa nelle quali ci si accorda per il pagamento della cifra insoluta maggiorata di interessi moratori o legali.
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