La non trasferibilità è la clausola certamente più nota di un assegno, in questo caso solo il beneficiario può materialmente pendere possesso della somma da incassare, interessante è anche la sbarratura apposta sul titolo in questione perché identifica che il pagamento può essere effettuato solo presso la banca trattaria anche se l’assegno potesse circolare liberamente (qualora sia trasferibile). Gli assegni devono essere datati e non sarebbero da accettare titoli che riportino date posteriori (anche se sul fuori piazza comunque sono ammessi fino a 4 gg. di elasticità).Attenzione perché anche la retro datazione non sarebbe ammissibile. Spieghiamo i motivi: con il primo si vuole evitare che il beneficiario possa incorrere nel pericolo di non trovare fondi sufficienti, con il secondo si ridurrebbe forzatamente al beneficiario le caratteristiche dell’esecutività del tititolo mediante protesto che la banca non potrebbe elevare stante il tempo già trascorso. Si vuole infine evidenziare che un assegno è a vuoto quando non ci sono i fondi che invece sulla carta il titolo assicura, il debitore al di là della intenzionalità rischia comunque conseguenze civili non indifferenti, mentre al beneficiario può essere concessa la facoltà di regresso nei confronti di eventuali terzi giranti. |