Per riscossione delle imposte s’intende l’insieme delle attività mediante le quali l’amministrazione finanziaria entra in possesso delle imposte dovute dal contribuente o dal sostituto d’imposta. L’attività di riscossione è disciplinata da singole leggi d’imposta. La riscossione può essere spontanea, coattiva o da impulso dell’A.F. Esempio del primo caso è il versamento delle imposte dovute secondo dichiarazione. Tali tributi sono versati ai concessionari che hanno sostituito gli esattori o alle aziende di credito (Irpef, Iva, Irap). Il termine di versamento varia da imposta ad imposta, di norma coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione. Per le ritenute, il termine è il giorno 15 o 20 del mese seguente a quello in cui la ritenuta è operata. Il sistema della riscossione spontanea è stato innovato dall’entrata in funzione del cd. conto fiscale (l. 413/92). In tale conto tenuto presso il concessionario della riscossione, i titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo devono far transitare tutti i versamenti all’erario e i rimborsi delle imposte sui redditi e Iva. La riscossione ad impulso e coattiva si attua con atti dell’A.F. quali il ruolo e cartella esattoriale se non vi è totale o esatto versamento spontaneo (rettifica).
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