Il regime fiscale in parola rientra nell’ambito delle agevolazioni tributarie che si accordano attraverso trattamenti preferenziali in favore di determinati soggetti di imposta con riferimento a situazioni personali che necessitano di tutela oggettiva (specifici contribuenti o settori produttivi). Il regime fiscale agevolato ai sensi del comma 5 art. 14 l. 388/00 rientra a pieno titolo nelle agevolazioni tributarie per specifici soggetti. Previsto per professionisti, artisti, imprese individuali e familiari con limiti da ricavi e compensi che non devono superare dei limiti imposti e in ogni caso stabiliti anche in sede di studi di settore o dalla tipologia di attività (prestazione di servizi o produzione di beni). La legge che intende venire incontro a coloro che costituiscono nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo lo fa attraverso la determinazione forfetaria del tributo Irpef con la introduzione della imposta sostitutiva del 10% da cui si scomputano i contributi previdenziali Inps (10-14%) mentre l’IVA va imputata secondo il corrente regime. L’agevolazione è subordinata a specifiche condizioni del soggetto; il contribuente non deve avere esercitato nessuna attività d’impresa nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività in parola e neanche ci deve essere prosecuzione con altra attività sotto forma di lavoro anche dipendente, l’ammontare massimo dei compensi pure se conteggiato in crescita tra il secondo e terzo degli anni in cui vale l’agevolazione non deve superare i 46.481,12€ per gli autonomi i 92.962,24 per le altre attività.
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