Regime fiscale leasing immobiliare
L entrata in vigore della legge di conversione del d.lgs 203/2005 (l.248/05) ha reso il leasing immobiliare da un punto di vista fiscale con connotati più penalizzanti per il conduttore.
La più importante modifica riguarda la durata minima del contratto ai fini appunto della possibilità di deducibilità fiscale dei canoni di locazione.
La locazione immobiliare a seguito delle modifiche apportate può arrivare sino a quindici anni in relazione al periodo d’ammortamento dell immobile.
Prima delle modifiche introdotte, affinché l utilizzatore dell immobile potesse dedurre il canone di leasing, il contratto doveva durare minimo otto anni, a prescindere dal periodo di ammortamento dell immobile. Qualora il contratto fosse stato più breve, l utilizzatore non avrebbe potuto dedurre a fini fiscali i canoni.
A seguito della modifica, la durata minima del leasing immobiliare ai fini della deducibilità dipende - come per i beni mobili - dal periodo di ammortamento dell immobile, occorre dunque far riferimento alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal ministero delle Finanze in relazione all attività dell impresa utilizzatrice; la norma prevede dunque che per il leasing immobiliare la durata minima del contratto sia compresa tra otto e quindici anni.
Considerando l ipotesi più comune del coefficiente di ammortamento del 3%, la metà del periodo di ammortamento (33,33 anni) è 16,67, quindi ai fini della deducibilità fiscale del canone, il leasing dovrà avere una durata minima di 15 anni (laddove prima della modifica la durata era otto anni).
Il leasing quindi resta uno strumento preferibile alla compravendita per accelerare la deduzione fiscale del costo degli immobili ma i vantaggi fiscali sono penalizzati e la condizione per beneficiarne è più gravosa e nonostante la modifica, acquisire immobili in leasing è ancora conveniente sul piano fiscale.
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