La Finanziaria 2006 apporta delle modifiche alle procedure esecutive d’interesse anche per gli enti locali. Nei casi in cui il debitore non paga quanto dovuto nei termini di legge, l ente può esperire le procedure esecutive, sia quando riscuote le proprie entrate direttamente sia se si avvale di un concessionario.
Alcune modifiche rendono più efficaci le procedura esecutive, tra queste, vi è sicuramente da menzionare le ganasce fiscali. Se da un lato, infatti con l’art. 76 del Dpr 602/1973 si consente di attivare la procedura dell espropriazione e vendita immobiliare solo se l importo complessivo del credito supera gli 8 mila euro e non più, come previsto prima, i tre milioni delle vecchie lire. Sempre questa legge ha però chiarito e riproposto che il concessionario può fare ricorso al provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati (cosiddette ganasce fiscali alle auto) anche in assenza del regolamento attuativo che al momento manca.
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