Con il termine potestà d imposizione si è soliti indicare due distinte potestà:
- quella cd. astratta, che compete agli organi legislativi e consiste nella facoltà di istituire le imposte; tale potestà, oltre che allo Stato, spetta in diversa misura agli Enti autarchici territoriali, in particolare Comuni, Province e Regioni a Statuto ordinario godono di una limitata potestà impositiva; più ampia potestà è invece riconosciuta alle Regioni a Statuto speciale.
- quella cd. concreta, che compete ai singoli organi tributari sia statali che territoriali e consiste nella corretta e legale applicazione dei tributi. La potestà, intesa con riferimento a questa seconda accezione è il potere d’accertamento, riscossione e controllo e spetta solo ai soggetti attivi che sono indicati espressamente nella legge istitutiva del tributo come titolari di essa. Tali sono tutti gli organi dello Stato e di Enti territoriali che abbiano competenza tributaria, nonché i privati eventualmente investiti di questa funzione.
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