L ingiunzione è uno strumento nato per il recupero delle entrate patrimoniali. Il procedimento consiste in un ordine di pagamento con cui l ente impositore intima di pagare entro un preciso intervallo l importo richiesto. Con la riforma della riscossione (art. 3 l. 248/05), l ingiunzione è destinata a diventare lo strumento più importante per recuperare coattivamente le entrate degli enti locali. Già nel 2006 gli esattori non potranno più riscuotere a mezzo ruolo, ma solo a mezzo ingiunzione con la procedura indicata nel regio decreto 639/1910. L articolo 52 del D.lgs. 446/1997 ne ha esteso l’applicazione a tutte le entrate locali. E’ un atto amministrativo recettizio che manifesta i suoi effetti nel momento in cui si perfeziona la notifica ovvero quando l intimazione è portata a conoscenza del destinatario. Poiché esso è primo atto della riscossione coattiva, è utilizzabile solo a seguito di una pretesa divenuta definitiva o di contestazione innanzi all’autorità giudiziaria. Se la somma da recuperare è un tributo, il contribuente dovrà ottemperare o impugnare entro 60 giorni, se invece è un entrata di natura diversa, il termine è di 30 giorni. L atto deve individuare ciò che s’intende recuperare e le ragioni poste a base della pretesa; dispone, infatti, lo Statuto del contribuente (legge 212/2000) che gli atti dell amministrazione finanziaria e dei concessionari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Nell atto di ingiunzione devono essere riportati: l ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all atto notificato e il responsabile del procedimento; l autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame dell atto in sede di autotutela; le modalità, il termine, l organo giurisdizionale o l autorità amministrativa cui è possibile ricorrere.
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