L’autotutela è la potestà attribuita alla P.A. di realizzare unilateralmente l’interesse pubblico definito da un provvedimento, senza dover ricorrere agli organi giurisdizionali. In pratica si dà modo alla stessa A.F. di annullare o revocare anche in pendenza di giudizio atti illegittimi o infondati da lei stessa emessi. Attualmente l’autotutela è riconosciuta a ciascun ente pubblico, limitata a situazioni pubblicistiche (per evitare ovviamente abusi). Tuttavia la fattispecie è rimasta con un alone di incertezza, in quanto gli vengono ricondotte diverse manifestazioni: poteri di annullamento d’ufficio, di rimozione o di convalida atti amministrativi o casi particolari previsti espressamente dalla legge. In ogni caso la ratio del provvedimento è quello di snellire e ridurre drasticamente le liti pendenti con il cittadino specie se il recupero dell’illecito è inferiore al costo da sostenere, attenzione perché l’autotutela può avvenire anche per iniziativa del contribuente mezzo istanza che però non blocca il processo di recupero fino a decisione della autorità stessa
|