Tra i contenziosi che si possono instaurare tra promotore di una istituzione finanziaria e il risparmiatore spicca per una qualche frequenza il problema dei versamenti in contanti. Esso sorge nel passaggio del danaro che il risparmiatore effettua all’atto della stipula contrattuale. Se il promotore si appropria di somme a lui evidentemente non destinate incorre nel reato di cui all’art. 31 del TUF. Attenzione però perché, con riferimento all’art. 1227 del C.C., se si accerta che il fatto è avvenuto anche per un concorso colposo dello stesso risparmiatore che ingenuamente a compiuto l’imprudenza di consegnare del contante in luogo di un titolo di credito intestato alla società di gestione, la relativa condanna in alcuni giudizi ha compreso una esimente del risarcimento fino al 50%, fatto che ha agevolato primariamente le stesse società di gestione, in quanto responsabili in solido dei danni arrecati a terzi dal proprio procuratore finanziario. Insomma, attenzione a non incorrere in qualche negligenza nella effettuazione delle operazioni concernenti l’investimento, perché se anche le prescrizioni sono rivolte tutte al promotore che ha l’obbligo di comportarsi con la massima regolarità e correttezza il risparmiatore deve essere sempre presente rispetto a ciò che fa, tanto per evitare qualunque concorso di colpa che in dottrina è già più volte accaduto, (peraltro la giurisprudenza su questo aspetto è alquanto poco concorde nella diminuzione di colpa per la SGR se il fatto doloso avviene per evidente incoscienza del risparmiatore).
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