Il trust deriva dalla esperienza giuridico -finanziaria anglo – sassone che attraverso la Convenzione dell’Aja è stata recepita anche dal nostro ordinamento, pur non risultando comune nella prassi italiana. Sostanzialmente consente la tutela e conservazione del patrimonio del soggetto cliente, con il fine di realizzazione di obiettivi specifici, il tutto attraverso il trasferimento giuridico dall’affidante (settlor) al gestore indipendente (figura del trustee), colui che provvede, una volta attuatosi il passaggio sotto la sua sfera di azione dei beni, alla gestione ed al riparto degli utili conseguiti e/o alla realizzazione dei compiti affidatigli. In pratica con tale forma di delega si prevengono problematiche che in taluni particolari circostanze possono accadere nei casi di separazione di beni aziendali e/o familiari, nei casi di passaggio generazionale, nella salvaguardia dei beni a seguito di separazioni coniugali, offrendo una tutela specifica della protezione patrimoniale da terzi, anche creditori. Si badi che il principio è e rimane del tutto legale ovvero non deve dare adito ad azioni fraudolente, essendo volto alla tutela del patrimonio o alla eventuale fruizione generazionale di beni di famiglia. Ovviamente l’attenzione è posta su patrimoni che superano i tre, quattro milioni di euro quanto meno e tutte le azioni da intraprendere da parte di trustee anche nella forma di private bankers devono essere accuratamente programmate e chiare negli scopi e obiettivi.
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