Legislazione nazionale e comunitaria hanno costantemente normato la struttura organizzativa dei fondi al fine semplificazione, armonizzazione e controllo. Tre sono i soggetti che entrano in gioco: la società di gestione del risparmio, la banca depositaria e la rete di vendita e promozione dei prodotti comuni. Due sono invece gli organismi che preposti alla vigilanza e tutela dei risparmiatori: la Banca d’Italia e la Consob che si avvalgono di leggi e regolamenti ma che lasciano spazio anche all’autoregolamentazione della organizzazione professionale delle società di gestioni, organismo anch’esso di controllo (Assogestioni). Ricordiamo che la sottoscrizione viene rappresentata da quote e che le società che promuovono e gestiscono le masse fiduciarie lo devono fare oltre che in conformità alle leggi comunitarie, nazionali ai regolamenti comuni e sottoponendosi ai controlli della vigilanza anche in ossequio ai principi che vengono illustrati e accettati nel prospetto informativo e suoi allegati, noti e sottoscritti da chi si affida alla società che gestisce i fondi. Va infine notato come la quota in capo al partecipante pur rappresentando un controvalore certo a beneficio del risparmiatore, non gli consente in alcun modo di interferire nella gestione e conduzione della società di gestione anche in merito ai singoli titoli, pertanto sotto questo aspetto le differenze con la detenzione di diritti da obbligazionista o azionista sono ben distinti.
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