La cessione è un vasto campo delle relazioni che investe la sfera economico – giuridico -finanziaria dei rapporti umani. La cessione del credito è un atto mediante il quale l’obbligazione viene sostituita dal creditore originario ad altra persona che ne prende il posto nei confronti del debitore. Il creditore originario è detto cedente, il terzo cessionario. L’azione prescinde dal consenso del debitore. In genere avviene a titolo oneroso (dietro compenso pagato dal cessionario), ma può anche avvenire perché il cedente vuole liberarsi di un’altra obbligazione che lo legava al cessionario. Come abbiamo detto il consenso del debitore non deve esistere tuttavia la cessione deve formalmente essere accettata con presa d’atto o notificata con atto pubblico, tanto perché sia efficace nei suoi confronti e altrettanto come pubblicità verso terzi. In effetti la cessione non incide sui termini dell’obbligazione che sono ugualmente opponibili dal debitore ceduto al cessionario. La cessione a titolo oneroso comporta che il cedente garantisca al cessionario la esistenza del credito (cessione prosoluto), non però il pagamento, qualora il credito non abbia buon esito ed il debitore resti insolvente. Viceversa ci può essere apposita pattuizione che ne garantisca l’esito nel qual caso l’operazione si inquadra differentemente essendo una cessione prosolvendo. E bene chiarire da ultimo che la anticipazione del credito s.b.f. di una banca pur se è un istituto con qualche analogia non può essere accostata alla cessione del credito che peraltro viene spesso anche trattata da differenti società che vengono definite di factoring.
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